Deontologia
“Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze” art. 3 C.D.
“Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze” art. 37 C.D., “usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito competenza e, ove necessario, formale autorizzazione” art. 5 C.D.
Informazioni chiare su identità professionale, luogo di trasmissione, contesto operativo, possibilità di verifica di tali dati
Consenso Informato
Garantire il diritto di esprimere il consenso informato da parte dell’utente, art. 24 C.D. o di chi ne esercita potestà genitoriale o tutela, art. 31 C.D.
Il contratto di presa in carico deve essere concordato preventivamente per telefono
Oltre al normale contratto, vanno integrate le voci: a) sullo strumento utilizzato, b) sul trattamento dei dati
Prevedere l’acquisizione di documenti firmati in modo autografo e accompagnati da copia del documento di identità
Privacy
Garantire il segreto professionale, art. 11 C.D., e la riservatezza dei dati relativi al paziente, art. 17 C.D.
Fare riferimento alle raccomandazioni del Cert-PA di AgID (Agenzia dell’Italia Digitale)
Va mantenuto, dal professionista, pari rispetto del setting richiesto al paziente (assenza di persone non concordate, regole concordate su eventuali registrazioni o screenshot)
Per ulteriori informazioni:
Ordine Psicologi Veneto – Indicazioni deontologiche e raccomandazioni sulle prestazioni psicologiche a distanza (documento del 27 marzo 2020)
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi – Linee di indirizzo per l’intervento psicologico a distanza a favore della popolazione nell’emergenza covid-19 (documento del 31 marzo 2020)